Il 4 dicembre si vota per il referendum costituzionale. Un appuntamento molto sentito anche dal mondo della scuola, che probabilmente parteciperà in maniera numerosa.
Moltissimi gli insegnanti fuori sede, collocati in province diverse dalla residenza dall’algoritmo mobilità, o in conseguenza dell’immissione in ruolo, o per supplenze, che vorranno rientrare per esercitare il diritto di voto.
Ecco quali sono i permessi spettanti e le agevolazioni per le spese di viaggio
PERMESSI RETRIBUITI STRAORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:
la materia è riassunta dalla circolare della ragioneria generale dello stato Igop n. 23 del 10.3.1992.
I permessi retribuiti straordinari per recarsi a votare spettano solo a coloro i quali hanno chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio ma non hanno ottenuto in tempo utile l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza.
In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:
un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.
PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI ORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:
il personale che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio (non si è obbligati a farlo) può utilizzare i seguenti permessi per raggiungere il proprio comune di residenza:
Il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire da 1 a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all’articolo 15, comma 2 del CCNL 2006-2009 esauriti i quali i docenti possono utilizzare, per gli stessi fini con le stesse modalità, i 6 giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9 del CCNL.
Il personale con rapporto a tempo determinato può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all’art. 19, comma 7 del CCNL 2006-2009.
AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI VIAGGIO,
su presentazione della tessera elettorale:
Elettori residenti in Italia
Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^ classe
Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)
Elettori residenti all’estero
Treni: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria di 1^ classe e gratuità del viaggio per la 2^ classe
Aerei (Alitalia): Riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria
Nave: Riduzione del 60% nella classe superiore e del 100% nella classe inferiore
Auto: Gratuità del pedaggio autostradale
PERSONALE CHIAMATO AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI:
(Presidente o scrutatore nel seggio, rappresentante di lista)
Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.
A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo)
Orizzontescuola
Moltissimi gli insegnanti fuori sede, collocati in province diverse dalla residenza dall’algoritmo mobilità, o in conseguenza dell’immissione in ruolo, o per supplenze, che vorranno rientrare per esercitare il diritto di voto.
Ecco quali sono i permessi spettanti e le agevolazioni per le spese di viaggio
PERMESSI RETRIBUITI STRAORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:
la materia è riassunta dalla circolare della ragioneria generale dello stato Igop n. 23 del 10.3.1992.
I permessi retribuiti straordinari per recarsi a votare spettano solo a coloro i quali hanno chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio ma non hanno ottenuto in tempo utile l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza.
In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:
un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.
PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI ORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:
il personale che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio (non si è obbligati a farlo) può utilizzare i seguenti permessi per raggiungere il proprio comune di residenza:
Il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire da 1 a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all’articolo 15, comma 2 del CCNL 2006-2009 esauriti i quali i docenti possono utilizzare, per gli stessi fini con le stesse modalità, i 6 giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9 del CCNL.
Il personale con rapporto a tempo determinato può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all’art. 19, comma 7 del CCNL 2006-2009.
AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI VIAGGIO,
su presentazione della tessera elettorale:
Elettori residenti in Italia
Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^ classe
Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)
Elettori residenti all’estero
Treni: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria di 1^ classe e gratuità del viaggio per la 2^ classe
Aerei (Alitalia): Riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria
Nave: Riduzione del 60% nella classe superiore e del 100% nella classe inferiore
Auto: Gratuità del pedaggio autostradale
PERSONALE CHIAMATO AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI:
(Presidente o scrutatore nel seggio, rappresentante di lista)
Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.
A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo)
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